ORDINE

Gli Ordini provinciali degli ingegneri sono enti pubblici non economici di rappresentanza della professione di Ingegnere, istituiti con Legge 24 giugno 1923 n. 1395, con competenza sul territorio provinciale e sede nel comune capoluogo, posti sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia, la cui funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica, della salute, della legge.

L’Ordine vigila alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione. Inoltre si cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria.

Per essere iscritto all’Albo occorre aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere ed essere residenti o domiciliati professionalmente presso la provincia di competenza.

Il DPR 5 giugno 2001 n. 328 ha modificato e integrato la disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione, distinguendo gli ingegneri abilitati prima del 02/09/2001 da quelli abilitati successivamente con l’istituzione della Sezione A e della Sezione B dell’Albo. Ciascuna sezione, a sua volta, è ripartita in tre settori:

• Settore a: ingegneria civile ed ambientale

• Settore b: ingegneria industriale

• Settore c: ingegneria dell’informazione

Nella sezione A dell’Albo sono iscritti coloro che hanno conseguito una laurea quinquennale (art. 47 DPR 328/2001), mentre nella sezione B coloro che hanno conseguito una laurea triennale (Ingegneri Iuniores art. 48 DPR 328/2001).

Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere degli appartenenti alla sez. A sono così ripartite tra i settori (art. 46 DPR 328/2001):

a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;

b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione edi generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B (art. 46 DPR 328/2001):

a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: le attività basate sull’applicazione delle scienze, finalizzate al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore “ingegneria industriale”: le attività basate sull’applicazione delle scienze, finalizzate al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti a macchine e impianti; le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, la direzione lavori e il collaudo di singoli organi o di singoli componenti dimacchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: le attività basate sull’applicazione delle scienze, finalizzate al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti a impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.