AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Nel mese di agosto 2012 è stato emanato il D.P.R. 137/2012 “Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali” inerente la riforma degli Ordini professionali. Tra le novità contemplate vi è anche quella della obbligatorietà della formazione continua.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha emanato le “Linee di indirizzo per l’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento professionale” approvate in data 13/12/2013, ed inviate ai Consigli degli Ordini Provinciali con Circolare n. 302 del 13/12/2013.

Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013 e disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012.

Per esercitare la professione di ingegnere , l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 C.F.P. (Credito Formativo Professionale). I C.F.P. sono conseguiti: 

  • con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
  • con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell’iscritto.

A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di C.F.P. cumulabili è di 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 C.F.P. dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero C.F.P. non vengono attuate ulteriori detrazioni.

Per verificare il proprio portafoglio crediti, ogni iscritto potrà accedere alla sua pagina personale sul portale mying (utilizzare browser google chrome o safari).

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Clicca qui sotto per leggere le FAQ sull’aggiornamento professionale:

FAQ_aggiornamento professionale ingegneri

Per tutte le altre info: Sito Formazione CNI

  • Regolamento:

Regolamento

  • Linee di indirizzo

Linee di indirizzo 1

Linee di indirizzo 2

Linee di indirizzo 3

  • Autocertificazione 15 CFP per aggiornamento informale 

Ogni anno è possibile presentare un’istanza per il riconoscimento di 15 CFP dovuti ad aggiornamento infomale legato all’attività professionale svolta nell’anno, di cui all’art. 5 tab. A del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”. 

L’invio dell’istanza sarà gestito in tutte le sue fasi esclusivamente attraverso il portale dedicato alla formazione Formazione CNI

La scadenza per l’invio dell’istanza relativa all’attribuzione di 15 CFP, per l’aggiornamento informale legato all’attività professionale svolta nell’anno 2015, è stata prorogata al 31/03/2016. 

Guida alla compilazione

Modello Autocertificazione

Modello di rilevazione statistica

Circolari CNI:

Circolare CNI n. 449 del 19 novembre 2014

Circolare CNI n. 473 del 9 gennaio 2015

Circolare CNI n. 624 del 5 novembre 2015

Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale
TESTO UNICO 2018